Ivass ha pubblicato un nuovo Quaderno (n.20) contenente la Proposta di una tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, a cura di Riccardo Cesari, Alessandro Costantini, Antonio Rosario De Pascalis, Elio Di Jeso, Marco Leotta.
L’art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005, come novellato dall’art. 1 comma 17 della Legge Concorrenza (n.124/2017), affida alla legislazione secondaria il compito di predisporre una
specifica tabella (valida su tutto il territorio nazionale) dei risarcimenti per le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti (c.d. invalidità macro-permanenti), nonché del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto, tenuto conto dell’età del danneggiato.
La tabella non è vincolata ai sinistri stradali ed è stata estesa dalla Legge Gelli (art. 7 della Legge 24/2017) al risarcimento dei danni da responsabilità professionale sanitaria.
La norma fissa specifici criteri, principi e regole che il legislatore secondario dovrà rispettare nella predisposizione della tabella.
In dettaglio:
a) le regole di valutazione del danno non patrimoniale devono tener conto della consolidata giurisprudenza di legittimità; ciò significa da un lato una bipartizione del danno non patrimoniale nelle due componenti del danno biologico e del danno morale e dall’altro una speciale attenzione alla giurisprudenza di merito;
b) i valori economici delle singole invalidità devono essere determinati con il sistema del
punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto all’aumentare dell’invalidità e suo decremento al crescere dell’età del danneggiato;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità (moltiplicatore biologico del valore del punto base) e il risarcimento (l’incidenza della
menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto deve essere decrescente rispetto all’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari
all’interesse legale (“demoltiplicatore demografico” del valore del punto base);
e) la componente di danno biologico di cui ai punti a) – d) deve essere incrementata in via percentuale e progressiva per punto (“moltiplicatore per danno morale”), per
considerare la componente di danno morale, richiesto ai fini della personalizzazione complessiva della liquidazione.
Il quaderno analizza il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico, elaborato dalla giurisprudenza del foro di Pisa e la tabella milanese, per poi valutare i dati di mercato sulle liquidazioni dei sinistri nei rami RCA e RC sanitaria.
L’Istituto propone così una tabella unica nazionale, mostrando un confronto in appendice su casi concreti tra risarcimenti liquidati con tabella milanese e con tabella Ivass.
Impatto della tabella unica su fabbisogni e premi
Secondo l’Ivass l’introduzione di una tabella unica nazionale per entrambi i settori non può che migliorare la situazione complessiva, sia dal punto di vista delle relazioni impresa assicurativa/danneggiato, sia con riferimento ai costi del contenzioso.
La tabella, infatti, riduce notevolmente i margini di discrezionalità e, di conseguenza, l’incertezza sui valori dei risarcimenti. A parità di condizioni si attendono, dunque, dei risparmi sul fabbisogno complessivo, difficilmente prevedibili al momento attuale; quello che può ipotizzarsi è invece il prevedibile risparmio sul fabbisogno tariffario che, come già rappresentato, nell’ipotesi di invarianza della distribuzione delle macrolesioni risarcibili rispetto a quella osservata nel 2018, avuto riguardo a numero complessivo, distribuzione delle percentuali di invalidità, grado di responsabilità ed età dei danneggiati, che per i campioni analizzati ha evidenziato complessivi 27 milioni di euro circa per il settore r.c. auto (-3% circa) e meno di 300.000 euro per la r.c. sanitaria (-0,5%circa). Ivass sottolinea l’importanza primaria dell’effetto redistributivo complessivo operante in particolar modo a vantaggio dei sinistri di maggior gravità.